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CHIARIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE

Ricariche delle autovetture aziendali presso colonnine pubbliche​

L’Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello di Confcommercio, ha esaminato il tema della disciplina delle auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

In premessa:

l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 51 del TUIR stabilisce che rientrano nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, anche se corrisposti sotto forma di erogazioni liberali.

Lo stesso articolo prevede tuttavia deroghe specifiche, tra cui quella relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Per questi beni non si applica il criterio generale del valore normale, bensì un metodo forfetario di determinazione del fringe benefit, parametrato a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui e ai costi chilometrici di esercizio calcolati dall’ACI.

La legge di bilancio 2025 ha modificato il regime, fissando al 50% l’importo imponibile così determinato, con percentuali ridotte (10% per i veicoli elettrici e 20% per gli ibridi plug-in).

NB: Per i veicoli concessi in uso tra il luglio 2020 e il dicembre 2024, e per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati entro giugno 2025, continua invece a valere la disciplina previgente.

La prassi amministrativa ha chiarito che il calcolo forfetario dell’ACI è del tutto indipendente dai costi effettivamente sostenuti dal dipendente o dall’utilizzo reale del veicolo. Eventuali somme corrisposte dal lavoratore al datore di lavoro vanno semplicemente sottratte dal valore forfetario stabilito, mentre altri beni o servizi connessi (ad esempio, un box auto per la custodia) devono essere tassati separatamente. Diverso è il caso in cui il veicolo sia concesso solo per uso personale: in quel caso si torna ad applicare il criterio generale del valore normale.

 

Venendo al punto:

In relazione ai veicoli elettrici, la questione riguarda la fornitura dell’energia di ricarica. Se il datore di lavoro fornisce direttamente l’energia, questa non genera un ulteriore reddito imponibile, poiché è già considerata nel calcolo forfetario ACI. Pertanto, anche l’attribuzione ai dipendenti di card per la ricarica presso colonnine pubbliche non costituisce fringe benefit tassabile, a condizione che le ricariche siano riconosciute entro un limite annuo prestabilito. Viceversa, se il datore rimborsa al dipendente le spese sostenute a titolo personale (ad esempio per la ricarica domestica), tali somme assumono natura di reddito imponibile, trattandosi di rimborsi monetari.

Eventuali costi addebitati al dipendente per l’energia elettrica riferibile all’uso privato non possono ridurre il valore forfetario del fringe benefit, che resta determinato integralmente sulla base delle tabelle ACI. Tali somme, quindi, devono essere trattenute direttamente dalla retribuzione netta.

Categoria: News
Tipologia: Dalle associazioni