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Statuto


Statuto

ARTICOLO 1 - Denominazione ed identità

  1. La Federazione Nazionale Commercianti della Motorizzazione - FEDERMOTORIZZAZIONE, di seguito denominata "Federazione", è Associazione democratica, pluralista, volontaria e senza fini di lucro.
  2. La Federazione è libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, an-che nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole conte-nute nel presente Statuto.
  3. La Federazione aderisce alla "Federazione Nazionale del Settore Mobilità - CONFCOMMERCIO MOBILITA'", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statu-to, il Codice Etico e i Regolamenti, in armonia con quelli Confederali, rappresentan-do Confcommercio Mobilità nel proprio specifico ambito categoriale.
  4. La Federazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione ammini-strativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed orga-nizzative direttamente o indirettamente controllate, utilizzando per quanto possibile il sito associativo.
  5. La Federazione prende atto che la denominazione di cui al comma 3 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio Mobilità" e che la loro adozione ed utiliz-zazione sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo.
  6. La Federazione ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - Ambiti di rappresentanza

La Federazione costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale dei seguenti soggetti imprenditoriali e professionali che operano nei seguenti settori:
  • vendita di autoveicoli;
  • vendita di cicli, motocicli e ciclomotori;
  • vendita al dettaglio e all'ingrosso di parti di ricambio, accessori e lubrificanti per auto-veicoli;
  • vendita al dettaglio e all'ingrosso di parti di ricambio, accessori e lubrificanti per motocicli e ciclomotori;
  • vendita di parti di ricambio per macchine agricole;
  • vendita di pneumatici;
  • vendita di prodotti nautici e veicoli ricreazionali "sea & snow";
  • esercizio dell'attività di autorimessa e autoriparazione.

ARTICOLO 3 - Principi e valori ispiratori

La Federazione informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
  1. la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
  2. il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed eco-nomica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
  3. il riconoscimento dei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità so-ciale, dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori ed agli u-tenti;
  4. la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, non-ché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
  5. l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
  6. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;
  7. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la colletti-vità attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
  8. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
  9. la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio Mo-bilità" e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere pri-mario della sua natura associativa;
  10. l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
  11. l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

ARTICOLO 4 - Scopi e funzioni

La Federazione:
  1. promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione
  2. tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli opera-tori rappresentati nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, co-munitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, eco-nomico o sociale, rappresentando Confcommercio Mobilità per quanto di propria competenza;
  3. valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
  4. organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
  5. provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dagli operatori rap-presentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche ca-tegoriali;
  6. promuove forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
  7. si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque for-ma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
  8. ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impe-gnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
  9. designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
  10. esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e dispo-sizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e di "Con-fcommercio Mobilità", che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quel-lo di "Confcommercio Mobilità".

ARTICOLO 5 - Soci

  1. Sono soci effettivi della Federazione i Sindacati provinciali e/o le Associazioni, in-terprovinciali e regionali costituiti o comunque operanti nell'ambito delle Associazio-ni territoriali aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e rappresentativi dei soggetti imprenditoriali di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
  2. L'adesione di un Sindacato e/o Associazione interprovinciale o regionale esclude il riconoscimento della qualifica di socio effettivo della Federazione ai Sindacati e/o Associazione provinciali costituiti nel medesimo territorio.
  3. Possono associarsi, in qualità di soci aderenti, con le modalità di cui al successivo articolo 6, Sindacati provinciali autonomi, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggano fini similari e comunque in armonia con quelli della Federazione.
  4. I soci, effettivi e aderenti, sono tenuti a corrispondere i contributi associativi, nella misura e con le modalità deliberate dall'Assemblea.
  5. É fatto divieto ai soci di cui al presente articolo di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite dalla Fede-razione.
  6. L'adesione alla Federazione o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo in-terno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazio-ni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri della Fe-derazione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi di "Confcommercio Mobilità"..

ARTICOLO 6 - Soci aderenti: modalità di adesione

  1. Per acquisire la qualifica di socio aderente, il soggetto interessato deve presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante.
  2. Sulla domanda delibera la Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
  3. Contro la delibera della Giunta è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunica-zione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone co-municazione all'interessato.
  4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno e si in-tende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato, a mezzo
    lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della sca-denza dell'anno.
  5. Solo se in regola con i contributi associativi è possibile esercitare i diritti negli Orga-ni di cui al successivo articolo 11 ovvero rappresentare la Federazione in Enti o Commissioni ai sensi del precedente articolo 4, lettera i).
  6. Il Presidente della Federazione, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei con-fronti dei soci aderenti morosi.

ARTICOLO 7 - Decadenza e recesso

  1. La qualità di socio si perde:
    1. per lo scioglimento della Federazione;
    2. per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 6, comma 4 del pre-sente Statuto;
    3. per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi della Federazione e di Confcommercio Mobilità o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi della Federazione;
    4. per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
    5. per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
  2. La proposta di decadenza di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), è deliberata dal Consiglio, su proposta della Giunta, e comunicata per iscritto al socio, che, fino a 10 giorni prima della data della riunione del Consiglio, può far pervenire allo stesso le proprie osservazioni scritte.
  3. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 2, il socio escluso può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ri-corso al Collegio dei Probiviri ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
  4. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 8 Sanzioni

  1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, su proposta della Giunta, per i casi di violazio-ne statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai com-petenti Organi della Federazione e di "Confcommercio Mobilità", sono:
    1. la deplorazione scritta;
    2. la sospensione;
    3. la decadenza.
  2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l'automatica so-spensione dell'esercizio dei diritti sociali.

ARTICOLO 9 - Incompatibilità

  1. Presso la Federazione la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incari-chi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circo-scrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per co-stante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano co-munque collegati ai partiti politici.
  2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di dirit-to dalla carica ricoperta.
  3. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per l'assunzione dei man-dati elettivi e degli incarichi di governo ci cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
  4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzio-nalmente riconosciute alla Federazione.

ARTICOLO 10 - Composizione organi associativi

  1. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.
  2. Tutte gli incarichi sono gratuiti ma può essere riconosciuto un rimborso spese per le attività connesse alla carica.
  3. Tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
  4. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte de-termina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

ARTICOLO 11 - Organi

  1. Gli Organi della Federazione sono:
    1. l'Assemblea;
    2. il Consiglio;
    3. il Presidente;
    4. la Giunta;
    5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
    6. il Collegio dei Probiviri.
  2. Le riunioni degli Organi potranno essere tenute con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i princi-pi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare che:
    • sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio Ufficio di Segreteria, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
    • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione si-multanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
    • vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 12 - Assemblea: composizione

  1. L'Assemblea è composta:
    1. dai legali rappresentanti dei soci effettivi;
    2. da un rappresentante degli esercenti attività di autorimessa e autoriparazione;
    3. dai legali rappresentanti dei soci aderenti, in regola con il pagamento dei contri-buti associativi dovuti al 31 dicembre dell'anno precedente.
  2. È legale rappresentante di un socio, effettivo o aderente, il Presidente ovvero altro componente del Consiglio allo scopo delegato dal Presidente.
  3. Ciascun socio può farsi rappresentare, per delega del proprio Presidente, dal rap-presentante di un socio effettivo. Ciascun rappresentante non può essere portatore di più di due deleghe oltre la propria.

ARTICOLO 13 - Assemblea: criteri per la rappresentanza

  1. Ciascun socio effettivo ha diritto ad un voto ogni dieci aziende rappresentate o fra-zione, paganti il Contributo Interassociativo, sulla base degli elenchi forniti da Con-fcommercio Mobilità alla data di convocazione dell'assemblea.
  2. Ciascun socio effettivo, in regola con il pagamento dei contributi associativi dovuti al 31 dicembre dell'anno precedente la data di convocazione dell'assemblea, ha diritto a due ulteriori voti.
  3. Il numero totale dei voti attribuito a ciascun socio effettivo non può, in ogni caso, superare il 20 per cento del totale dei voti attribuiti in base al disposto dei precedenti commi 1 e 2.
  4. Ciascun socio aderente, in ragione del totale dei contributi associativi dovuti e corri-sposti alla Federazione al 31 dicembre dell'anno precedente la data di convocazio-ne dell'assemblea, ha diritto ad un voto.
  5. Il rappresentante degli esercenti attività di autorimessa e autoriparazione ha diritto a due voti.

ARTICOLO 14 - Assemblea: competenze

  1. L'Assemblea delle Federazione è ordinaria o straordinaria.
  2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
    1. stabilisce le linee di politica sindacale e generale della Federazione;
    2. approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio pre-cedente;
    3. approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno suc-cessivo nonchè la delibera del Consiglio che stabilisce la misura dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi;
    4. elegge, a scrutinio segreto:
      • tra i legali rappresentanti dei soci effettivi, il Presidente della Federazione;
      • tra i legali rappresentanti dei soci effettivi e aderenti, fino ad un massimo di 14 consiglieri, di cui 2 in rappresentanza degli esercenti attività di autorimes-sa e autoriparazione;
      • il Collegio dei Revisori dei Conti;
      • il Collegio dei Probiviri.
    5. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
  3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
    1. delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del presen-te statuto;
    2. delibera sul recesso da "Confcommercio Mobilità", ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del presente statuto;
    3. delibera sullo scioglimento della Federazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 11, del presente statuto;
    4. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

 

  1. L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, che la presiede, almeno una volta l'anno.
  2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30 per cento dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviar-si, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data del-la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
  4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bi-
    lancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazio-ne degli argomenti posti all'ordine del giorno.
  5. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti che disponga di almeno la metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre di almeno il 20 per cento dei voti totali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
  6. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
  7. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di sciogli-mento della Federazione.
  8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, per le votazioni si segue il me-todo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
  9. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza, in prima e seconda convoca-zione, di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 50 per cento dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della me-tà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
  10. Il recesso da "Confcommercio Mobilità" è deliberato dall'Assemblea con una mag-gioranza del 40 per cento dei suoi componenti, che rappresenti il 50 per cento dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul reces-so da "Confcommercio Mobilità", è contestualmente comunicata e trasmessa in co-pia al Presidente di Confcommercio Mobilità mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti di Confcommer-cio Mobilità e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stes-sa.
  11. Per lo scioglimento della Federazione è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75 per cento dei voti complessivi.
  12. Un numero di almeno il 50 per cento dei componenti dell'Assemblea, che disponga di almeno il 50 per cento dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presiden-te del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presen-tazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. L'Assemblea sarà valida, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50 per cento dei componenti, che disponga di almeno il 50 per cento dei voti complessivi. Se ap-provata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

ARTICOLO 16 - Consiglio: composizione

  1. Il Consiglio è composto:
    1. dal Presidente, che lo presiede;
    2. dai membri eletti dall'Assemblea;
    3. dai Consiglieri eventualmente cooptati, di cui al successivo comma 3.
  2. Il componente elettivo del Consiglio che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per qualunque motivo, la carica in virtù della quale è stato eletto nel Consiglio ovvero
    venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti. In difetto, si provvede alla sua sostituzione, mediante pro-cedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
  3. Su proposta del Presidente, possono essere cooptati fino a 3 componenti tra im-prenditori associati, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
  4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 gior-ni, è convocata dal Presidente per il rinnovo di tutte le cariche associative.

ARTICOLO 17 - Consiglio: competenze

  1. Il Consiglio determina le direttive dell'azione del sistema federale, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
  2. Il Consiglio, inoltre:
    1. su proposta del Presidente, nomina, nel proprio seno, 6 membri di Giunta, di cui uno in rappresentanza degli esercenti attività di autorimessa e autoriparazione;
    2. nomina, tra i membri di Giunta e su proposta del Presidente, fino ad un massimo di 2 Vice Presidenti;
    3. su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale;
    4. predispone ogni anno il bilancio consuntivo e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo, stabilendo la misura dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
    5. delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari della Federazione;
    6. delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e di Settore e ne determina modalità di funzionamento e competenze;
    7. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio im-mobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dal precedente articolo 4 e, in ge-nere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
    8. delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti della Federa-zione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa Federazione;
    9. può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati per-sonali;
    10. delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente Statuto, specificandone i motivi;
    11. dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assen-ti per tre sedute consecutive;
    12. può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
    13. esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

ARTICOLO 18 - Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
  2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, a ciascun componente dello stesso al-meno 7 giorni prima della data della riunione.
  4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data delle riunione.
  5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
  6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi com-ponenti. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convo-cazione. Non sono ammesse deleghe.
  7. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggio-ranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 19 - Presidente

  1. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha po-tere di firma, che può delegare.
  2. Il Presidente, inoltre:
    1. ha la rappresentanza politica della Federazione ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
    2. ha la gestione ordinaria della Federazione, provvede all'esecuzione delle delibe-razioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
    3. nomina, tra i Vice-Presidenti, il Vice-Presidente Vicario, che lo sostituisce in ca-so di assenza o di impedimento;
    4. può conferire deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
    5. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Federazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
    6. può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, riferen-done in Consiglio;
    7. accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Federazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
    8. può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ra-tifica, da parte dei rispettivi Organi, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
    9. può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio e della Giunta, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
    10. esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
  3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
  4. Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

ARTICOLO 20 - Giunta

  1. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e dai membri nominati dal Consiglio.
  2. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative della Federazione e lo coadiuva nelle sue funzioni.
  3. La Giunta, inoltre:
    1. coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
    2. può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
    3. delibera sull'ammissione dei soci aderenti;
    4. svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da delibe-rati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
  4. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a mezzo telefax o posta elettronica, a ciascun componente della stessa fino a 3 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convoca-zione con preavviso di un solo giorno.
  5. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti. La presenza alle riunioni di tutti i membri sana eventuali vizi di convocazione. Non sono ammesse deleghe.
  6. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 21 - Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, e-letti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente.
  2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio au-tonomo Regolamento.
  3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente elettivo di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

ARTICOLO 22 - Collegio dei Probiviri

  1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
  2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
  3. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di componente di qualunque al-tro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
  4. Nella prima riunione, convocata dal componente più anziano, il Collegio nomina al pro-prio interno il Presidente.
  5. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni, nel rispetto dei principi di im-parzialità, indipendenza e autonomia:
    1. conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci della Federazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissio-ne e di decadenza previste dal presente statuto;
    2. consultiva, esprimendo pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della Federazione.
  6. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

ARTICOLO 23 - Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Con-siglio.
  2. Il Segretario Generale:
    1. coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio;
    2. può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati Tecnici di cui al precedente articolo 17, comma 2, lettera g);
    3. è il capo del personale e sovrintende agli uffici federali assicurandone il buon funzionamento.

ARTICOLO 24 - Patrimonio, amministrazione e gestione finanziaria

  1. Il patrimonio della Federazione è costituito:
    1. dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si inten-de stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
    2. dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per e-spressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da even-tuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
    3. dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente di-sponibile.
  2. Le entrate della Federazione sono costituite:
    1. dalle quote associative ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei so-ci;
    2. dal Contributo Interassociativo;
    3. dalle erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati alla Federazione;
    4. da ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementa-re o accessoria;
    5. da ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali della Federazione;
    6. dalle entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
  3. É fatto divieto alla Federazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
  4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanzia-ria, valgono le norme dello Statuto di Confcommercio Mobilità.

ARTICOLO 25 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Federazione, per qualunque causa, il suo patrimonio resi-duo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti dispo-sizioni di legge.

ARTICOLO 27 - Norme finali

  1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto di Confcommercio Mobilità e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.
  2. Il presente statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

ARTICOLO 28 - Norma transitoria

In occasione del primo rinnovo delle cariche sociali successivo alla data di entrata in vigore del presente statuto, non si applica la norma di cui all'articolo 13, comma 2.