STATUTO
PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
- La Federazione Nazionale dei Commercianti della Motorizzazione/Federmotorizzazione si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
- la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
- il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
- la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Federazione propugna nel Paese;
- la solidarietà, fra le componenti associative, fra le imprese e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- la responsabilità verso le componenti associative, verso le imprese associate e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
- l'eguaglianza fra le componenti associative e fra le imprese aderenti in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni.
- la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
- l'europeismo, quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
- La Federazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per le componenti associative e per le imprese associate, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
- leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
- rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
- senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
- partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli Organi;
- condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni alla Federazione;
- espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interessedi essa lo esiga;
- dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.
ARTICOLO 1: Denominazione e ambiti di rappresentanza
- La Federazione Nazionale dei Commercianti della Motorizzazione/Federmotorizzazione, di seguito denominata Federazione, rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici delle seguenti categorie imprenditoriali:
- rivenditori di autoveicoli;
- rivenditori di motocicli e ciclomotori;
- rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di parti di ricambio, accessori e lubrificanti per autoveicoli;
- rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di parti di ricambio ed accessori per motocicli e ciclomotori;
- rivenditori di parti di ricambio per macchine agricole;
- rivenditori di pneumatici.
- La Federazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi accettandone integralmente lo Statuto.
- La Federazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale che perseguano finalità in armonia gli scopi sociali della Federazione.
- La Federazione ha sede in Roma e la sua durata è illimitata.
ARTICOLO 2: Finalità
- La Federazione, nell'interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:
- promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;
- favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario, fatto salvo il disposto dell'articolo 8 dello Statuto della Confcommercio;
- designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, Organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- promuovere e favorire servizi e attività di assistenza alle imprese associate, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente;
- partecipare, anche in forma azionaria, a Società, Enti o Organismi per la realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere la qualificazione professionale degli associati e la razionalizzazione gestionale delle imprese;
- predisporre e diffondere circolari, notiziari e ogni altro tipo di periodico al fine di divulgare tra gli associati le notizie che rivestano interesse per le categorie rappresentate;
- espletare ogni altro compito che da leggi o da deliberati dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.
ARTICOLO 3: Soci
- Sono soci della Federazione:
- i Sindacati provinciali costituiti o comunque operanti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali di carattere generale aderenti alla Confcommercio e rappresentativi degli operatori che svolgano una delle attività di cui all'articolo 1;
- gli operatori del settore che svolgano una delle attività di cui all'articolo 1 in una provincia ove non sia stato costituito il Sindacato.
- Possono altresì aderire, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggano fini similari e comunque in armonia con quelli della Federazione.
- É fatto divieto ai soci di cui al comma 1 di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite dalla Federazione.
ARTICOLO 4: Adesione, modalità e condizioni
- Per acquisire la qualifica di socio i Sindacati provinciali devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente. Sulla domanda delibera la Giunta entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
- Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
- Contro la delibera della Giunta è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
- L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione.
- L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.
- L'adesione alla Federazione attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello confederale.
- I Sindacati provinciali, ai fini di un adeguato coordinamento, e di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, dello Statuto confederale, consegnano annualmente alla Federazione e all'Associazione territoriale competente l'elenco nominativo dei soci con le relative schede di adesione sottoscritte, e dei dirigenti.
ARTICOLO 5: Contributi associativi
- I soci sono tenuti a corrispondere alla Federazione i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della Confcommercio e dalle delibere della Federazione, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.
- Il Presidente della Federazione, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.
- Solo se in regola con i contributi associativi è possibile esercitare i diritti sociali ovvero rappresentare la Federazione in enti o commissioni ai sensi del precedente articolo 2, lettera d).
ARTICOLO 6: Decadenza e recesso
- La qualifica di socio si perde:
- per lo scioglimento della Federazione;
- per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 4, comma 5;
- per decadenza deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi della Federazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
- per la perdita dei requisiti in base ai quali e avvenuta l'ammissione;
- per mancato pagamento dei contributi sociali.
- La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
ARTICOLO 7: Sanzioni
- Le sanzioni applicabili dalla Giunta, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono:
- la deplorazione scritta;
- la sospensione;
- la decadenza.
- La sanzione di cui alla lettera b) comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.
ARTICOLO 8: Adesione delle imprese
- Possono aderire alla Federazione, direttamente ovvero tramite i Sindacati provinciali, gli operatori e gli ausiliari che svolgono la propria attività nei settori rappresentati; i legali rappresentanti o altra persona munita di delega da parte dell'impresa ovvero uno dei soci in caso di società.
- L'adesione dell'impresa attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello confederale.
- Le imprese sono tenute a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e dalle delibere della Federazione, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.
ARTICOLO 9: Doppio inquadramento
- II contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
- La Federazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione di categoria comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale, e viceversa.
- Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante della Federazione, nominato dal Presidente, e da un rappresentante designato dalla Associazione territoriale a carattere generale interessata.
ARTICOLO 10: Organi
- Sono Organi della Federazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 11: Assemblea: composizione
- L'Assemblea è composta:
- dai Presidenti dei Sindacati provinciali costituiti ai sensi dell'articolo 3, lettera a) o loro delegati;
- dai Delegati degli operatori di cui alla lettera b) dell'articolo 3, designati, di volta in volta, dalle rispettive Associazioni territoriali tra i propri soci che svolgano una delle attività di cui all'articolo 1;
- da un Rappresentante per ciascuno degli Organismi di cui al secondo comma dell'articolo 3.
- A ciascun Presidente di Sindacato provinciale di cui alla precedente lettera a) spetta un voto ogni cento soci o frazione, fino ad un massimo di cinque.
- A ciascun Delegato di cui alla precedente lettera b) e a ciascun rappresentante di cui alla precedente lettera c) spetta un voto.
- Per la certificazione del rapporto associativo faranno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo in possesso della Federazione, eventualmente integrati da altra documentazione equipollente in possesso della Federazione stessa al momento della convocazione dell'Assemblea.
- I Presidenti dei Sindacati provinciali possono farsi rappresentare da un Vice Presidente o da un membro di un Organo deliberante dello stesso Sindacato.
ARTICOLO 12: Assemblea: convocazione e svolgimento
- L'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.
- In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax da spedire almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
- L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Sindacati provinciali e, nelle province in cui non sia stato costituito il relativo Sindacato, direttamente alle Associazioni territoriali perché procedano alle designazioni di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 11;
- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione di bilanci, l'avviso di convocazione deve contenere copia degli stessi o le modalità per la loro consultazione.
- L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 50 per cento dei voti attribuibili.
- Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 e con preavviso di almeno 15 giorni.
- L'Assemblea nomina il Presidente e tre scrutatori, che possono essere scelti anche tra persone estranee ad essa. Svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale della Federazione.
- Quando si tratti di modifiche statutarie o dì scioglimento della Federazione, il segretario dovrà essere un notaio o un delegato confederale.
- Ciascun Sindacato provinciale può delegare la propria rappresentanza ad altro Sindacato. Nessun Sindacato può essere portatore di più di tre deleghe.
ARTICOLO 13: Assemblea: validità
- Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente un numero di componenti che disponga della metà più uno dei voti complessivamente spettanti; sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- Le deliberazioni sono valide se adottate con il consenso di almeno la metà più uno dei voti rappresentati.
- Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità di votazione salvo che l'Assemblea decida diversamente.
- Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il rappresentante del Sindacato avente maggior numero di iscritti.
ARTICOLO 14: Assemblea: competenze
- L'Assemblea in seduta ordinaria:
- stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale della Federazione;
- elegge, tra i Presidenti dei Sindacati provinciali o i loro delegati, il Presidente della Federazione;
- elegge, tra i propri componenti, 14 membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta dalla Federazione nonché il bilancio preventivo e le relative linee programmatiche;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- L'Assemblea in seduta straordinaria:
- delibera le modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento della Federazione;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
ARTICOLO 15: Consiglio Direttivo: composizione
- Il Consiglio Direttivo della Federazione e composto dal Presidente della Federazione e dai membri eletti dall'Assemblea. In caso di vacanza di un membro subentrerà il primo dei non eletti.
- Su proposta del Presidente possono essere cooptati fino ad un massimo di 3 imprenditori associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo nei settori rappresentati.
- Partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle Consulte di cui all'articolo 26.
ARTICOLO 16: Consiglio Direttivo: convocazione e validità
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Federazione, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno il 25 per cento dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvedere entro i successivi 10 giorni il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
- La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax con preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno 3 giorni.
- Le sedute sono valide se risulta presente almeno un terzo dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
- Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
- Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversa mente il Presidente oppure il 25 per cento dei presenti e salvo che riguardino persone.
ARTICOLO 17: Consiglio Direttivo: competenze
- Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
- determina le linee d'azione della Federazione;
- nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente, 2 Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e l'Amministratore;
- elegge, tra i propri componenti, 5 membri di Giunta;
- predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;
- stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;
- nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
- delibera la costituzione di Commissioni consiliari e delle Consulte di Settore e ne determina le competenze;
- approva e modifica i regolamenti interni;
- delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei soci morosi.
ARTICOLO 18: Giunta
- La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, dai Vice Presidenti, dall'Amministratore e dai membri eletti dal Consiglio.
- Essa è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno quattro volte all'anno.
- La convocazione deve essere effettuata con preavviso di almeno 5 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con preavviso di almeno 3 giorni.
- Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
- Ciascun membro ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
- La Giunta:
- provvede all'attuazione delle deliberazioni consiliari;
- provvede all'ordinaria gestione della Federazione, tranne per ciò che è statutariamente demandato ad altri Organi;
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone alla prima adunanza dello stesso per la ratifica del proprio operato;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- nomina i componenti delle Consulte di Settore;
- conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
- provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della Federazione in Organismi, Enti o Commissioni;
- su proposta del Segretario Generale assume e licenzia il personale.
ARTICOLO 19: Presidente
- Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare.
- Il Presidente:
- attua le deliberazioni degli Organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta;
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse della Federazione;
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e della Giunta, riferendo per la ratifica all'Organo competente nella prima riunione successiva.
- Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.
- In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro novanta giorni dalla vacanza, l'Assemblea, che provvede all'elezione del nuovo Presidente.
ARTICOLO 20: Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci.
- In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.
- Il Collegio ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; il Presidente del Collegio può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni degli Organi.
- Il Collegio predispone la relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.
ARTICOLO 21: Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci.
- In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel proprio seno un Presidente.
- Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.
- La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.
ARTICOLO 22: Cariche sociali: durata e svolgimento
- Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
- Tutte le cariche elettive sono gratuite ed hanno la durata di quattro anni.
- Il Presidente e i Vice-Presidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.
- Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.
ARTICOLO 23: Cariche sociali: incompatibilità
- Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta nonché di Segreta rio Generale ricoperte nell'ambito della Federazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.
- Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alla Federazione.
ARTICOLO 24: Segretario Generale
- Il Segretario Generale della Federazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
- Il Segretario Generale:
- è il capo del personale;
- è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;
- coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato.
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi collegiali assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato confederale.
- Le funzioni di Segretario nonché l'espletamento del servizio di segreteria possono essere attribuiti a personale della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi, In tal caso la Federazione concorderà annualmente con la Confederazione le relative condizioni.
ARTICOLO 25: Consulte di Settore
- Sono istituite, nell'ambito della Federazione, per ciascuna delle categorie imprenditoriali di cui al primo comma dell'articolo 1, le Consulte di Settore.
- Le Consulte hanno il compito di rappresentare unitariamente, in seno alla Federazione, le istanze delle varie categorie di imprese del rispettivo settore e di contribuire all'individuazione ed alla elaborazione dell'azione politico-sindacale della Federazione.
- Sono escluse dalle competenze delle Consulte le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite agli Organi della Federazione.
- La Giunta nomina i componenti delle Consulte scegliendoli tra gli imprenditori associa- ti in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo nei settori rappresentati.
- Il funzionamento delle Consulte è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 26: Patrimonio sociale e proventi
- Il patrimonio sociale è formato:
- dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione;
- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
- I proventi della Federazione sono formati da:
- contributi sindacali ordinari;
- contributi sindacali integrativi;
- contributi sindacali straordinari;
- oblazioni volontarie;
- proventi vari.
ARTICOLO 27: Modifiche statutarie
- Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengano almeno il 60 per cento dei voti complessivamente spettanti e delibererà con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti rappresentati.
ARTICOLO 28: Scioglimento della Federazione
- Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengano almeno il 75 per cento dei voti complessivamente spettanti e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75 per cento dei voti rappresentati.
- La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
ARTICOLO 29: Disposizioni finali
- Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dello Statuto della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, e, in difetto, alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.
ARTICOLO 30: Norme transitorie
- A far data dall'approvazione del presente Statuto e fino al 31 marzo 1998, in deroga alle norme previste dal presente Statuto, si applicano le seguenti disposizioni:
- il Presidente della Federazione è nominato tra i Presidenti dei Sindacati provinciali presenti e costituitisi in Assemblea;
- l'Assemblea nomina, tra i Presidenti dei Sindacati provinciali e tra gli opera tori che svolgano una delle attività di cui all'articolo 1, un numero di consiglieri compreso tra 10 e 30.
- l'Assemblea nomina, tra i Presidenti dei Sindacati provinciali e tra gli operatori che svolgano una delle attività di cui all'articolo 1, tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie e tre membri di Giunta;
- Entro il 31 marzo 1998 si dovrà tenere l'Assemblea dei soci che provvederà all'elezione dei nuovi Organi della Federazione.
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